Testamento solidale: tutto quello che c’è da sapere in 10 punti (parte 2)
Ecco la risposta alle ultime cinque domande più frequenti sul lascito testamentario per chiarirne differenze e caratteristiche.
6. Che differenza c’è con una donazione in vita? La differenza sostanziale risiede nell’efficacia temporale degli effetti: il lascito testamentario è una disposizione che ha effetti dopo il decesso del disponente, le cui volontà vengono riportate all’interno di un testamento. La donazione solidale, invece, è un atto pubblico notarile che produce immediatamente i suoi effetti e che, quindi, consente di realizzare il fine di solidarietà quando il donante è ancora in vita.
7. Se faccio un testamento solidale, danneggio i miei eredi? In presenza di eredi, non tutto il patrimonio di una persona può essere lasciato in beneficenza dopo la morte: la legge infatti tutela sempre gli eredi legittimari, ovvero i parenti più stretti (il coniuge o il soggetto unito civilmente, i figli/discendenti e in loro mancanza i genitori/ascendenti). A loro è riservata per legge una quota, detta legittima, che varia a seconda della composizione della famiglia. Sempre più spesso la scelta viene condivisa in famiglia.
8. Come posso essere sicuro che le mie volontà verranno rispettate? Anche se in Italia la cultura dei lasciti testamentari, in particolare di natura solidale, è ancora poco radicata, è importante veicolare il messaggio che pianificare per tempo la destinazione del proprio patrimonio, anche con fini di solidarietà sociale, può essere una scelta di civiltà ed è sicuramente determinante allo scopo di evitare successive liti in ordine alla ripartizione ereditaria. Per avere, però, certezza che le volontà testamentarie abbiano puntuale esecuzione, può essere utile nominare un esecutore testamentario. Per assumere tale incarico non servono qualifiche specifiche, ma ciò che rileva è il rapporto di fiducia che lega il testatore alla persona designata. All’esecutore viene, pertanto, affidata l’amministrazione dei beni ereditari e la corretta esecuzione delle disposizioni testamentarie. In ogni caso, in assenza della designazione di un esecutore testamentario, è possibile prevedere nel testamento un onere a carico degli eredi o dei legatari (onere che può consistere nella devoluzione di una parte del proprio patrimonio per finalità benefiche) nonché è possibile prevedere, per il caso di inadempimento dell’onere, la risoluzione della disposizione testamentaria prevista a favore degli eredi o dei legatari. Per chiarire ogni dubbio è ovviamente opportuno consultare un notaio che saprà suggerire le soluzioni idonee per ottenere il risultato voluto ed evitare interpretazioni fuorvianti o contestazioni in ordine all’attuazione delle ultime volontà del testatore.
9. Quali imposte si pagano sul lascito solidale? Sui lasciti solidali l’ente beneficiario non paga alcuna imposta di successione, nei limiti e con le modalità previsti dal Testo Unico delle successioni e donazioni e dal Codice del Terzo Settore. Ciò vuol dire che il valore del lascito viene interamente impiegato in progetti di interesse comune. Si tratta di una condizione privilegiata, visto che coniuge e figli pagano un’imposta di successione del 4% (con una franchigia di un milione di euro).
10. Quanto costa fare un testamento solidale? Non è possibile indicare un costo unitario, perché ogni pratica è a sé. Bisogna considerare la natura e l’entità del lascito e la complessità dell’asse ereditario. Per una pratica ordinaria si parla però di cifre modiche, probabilmente inferiori a quelle che molti immaginano. Questo è importante perché non è necessario avere grandi disponibilità per fare un testamento solidale: tutte le donazioni sono preziose per sostenere finalità di interesse comune.