Testamento solidale: tutto quello che c’è da sapere in 10 punti (parte 1)
1. Che cos’è un testamento solidale? Fare “testamento solidale” oppure un “lascito solidale” significa ricordare nel proprio testamento, in qualità di erede, una o più associazioni, organizzazioni, enti del Terzo settore, dando così la possibilità a un progetto di crescere e di svilupparsi grazie ai fondi garantiti dal proprio patrimonio. È un gesto semplice che non lede in alcun modo i diritti legittimi dei propri cari e familiari.
2. Come si fa un lascito solidale? Esistono tre modi per redigere un testamento. Il testamento olografo è un documento che mette per iscritto — obbligatoriamente a mano — le volontà testamentarie. Il testamento pubblico è un documento ufficiale redatto dal notaio in presenza di due testimoni. Infine, il testamento segreto è un documento caratterizzato dall’assoluta riservatezza del suo contenuto.
3. Chi può aiutarmi? Fare testamento può sembrare un’operazione semplice ma è consigliabile confrontarsi sempre con un notaio, anche quando si opta per un testamento olografo. Essendo la figura professionale più competente in materia testamentaria, il notaio può fornire consigli utili ed evitare di incorrere in errori: saprà suggerire le soluzioni migliori per evitare spiacevoli liti in famiglia e per facilitare all’ente beneficiario la piena disponibilità del lascito.
4. Il lascito solidale può essere modificato o revocato? Qualsiasi sia il tipo di testamento scelto, le disposizioni testamentarie possono essere revocate, modificate o aggiornate più volte e fino all’ultimo momento di vita, senza che vengano in alcun modo lesi i diritti legittimi dei propri cari e familiari. È bene ricordare che nel caso in cui non esistano parenti oltre il sesto grado, in assenza di testamento, il patrimonio verrà devoluto allo Stato.
5. Quali beni posso destinare nel lascito? Beneficiari dei lasciti solidali sono enti non profit (quindi associazioni, fondazioni, anche di intermediazione filantropica, comitati, charity trust) a cui possono essere destinati beni di diversa natura: immobili, denaro, titoli, partecipazioni societarie, opere d’arte, gioielli ecc. Alle disposizioni testamentarie può essere apposto un onere, che è un vero e proprio obbligo per l’ente beneficiario rispetto all’utilizzo dei beni lasciati. Ad esempio, si può indicare che quanto lasciato sia utilizzato per un progetto determinato. Oppure, ed è una situazione frequente, nel caso di lasciti a favore di enti che hanno per scopo la tutela degli animali si può vincolare il lascito al fatto che l’ente beneficiario si prenda cura dei cani o dei gatti del disponente, non essendo possibile per la legge italiana effettuare lasciti diretti agli animali in quanto non sono riconosciuti come soggetti di diritto. Nel lascito possono essere designati uno o più enti (a titolo di eredità o di legato) nelle stesse proporzioni o in quote diverse, o assegnando a ciascuno beni specifici. È importante che sia gli enti sia i beni siano correttamente individuati nel testamento, per evitare contestazioni. Nel caso di testamenti complessi o con molti beneficiari e beni da assegnare può essere opportuna la nomina di un esecutore testamentario, che dia attuazione alle volontà contenute nel testamento. Può essere anche importante valutare l’oggetto del lascito in considerazione delle dimensioni e della struttura organizzativa dell’ente, per facilitarne la gestione. Un altro strumento utilizzabile e che sta riscuotendo successo nell’ambito dei lasciti solidali è quello delle polizze assicurative sulla vita: anche in questo caso, infatti è possibile indicare come beneficiario non un individuo ma un ente.